lunedì,
21
maggio
2012

Lo Status di socio non si eredita

Vorrei trasformare la società unipersonale in Sas. Non avendo parenti stretti a cui intestare una piccola quota della società (10%) ho pensato a un mio amico e uomo di fiducia. Questi è padre di due figli minorenni (10 e 15 anni); me l'hanno sconsigliato perché in caso di morte i minori succederebbero al padre. Che ne dite?

In base all’articolo 2284 del Codice civile, richiamato dall’articolo 2315 e 2293, «salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano».Poiché l’articolo 2284 esordisce con le parole «salvo disposizione del contratto sociale» si deve convenire che esiste una disciplina:a) legale della morte del socio che si estrinseca nelle possibilità citate (scioglimento del vincolo sociale solo in relazione al socio morto; scioglimento del vincolo sociale in relazione a tutti i soci e conseguente messa in liquidazione della società; continuazione del rapporto sociale con gli eredi. Quanto a quest’ultima ipotesi, nella pratica è stata ammessa la possibilità di manifestare preventivamente, cioè prima della morte del socio, la volontà di ammettere in società gli eredi consacrando nel contratto sociale la cosiddetta clausola della continuazione con gli eredi);b) convenzionale della morte del socio, che trae origine dal contratto sociale.In dottrina e nella pratica si è giunti ad ammettere clausole di continuazione obbligatoria da parte degli eredi, disponendo in pratica la continuazione automatica della società con gli eredi senza che le parti (socie superstiti ed eredi) possano esprimere la loro volontà.Noi conveniamo con quella parte della dottrina e della giurisprudenza che ritiene nulla tale clausola (per tutte si rinvia a Cassazione 16 luglio 1976 n. 2815 che esclude la trasmissibilità automatica della qualifica di socio, sia esso accomandante che accomandatario; in favore della validità si veda Corte d'appello di Milano 30 marzo 1993, ma limitatamente al caso di trasmissione della qualifica di socio accomandante, poiché non è possibile imporre agli eredi di accettare la qualifica di socio accomandatario, illimitatamente responsabile anche per le obbligazioni sorte prima dell’acquisto di tale qualifica ex articolo 2269, Codice civile, senza una espressa manifestazione di volontà in tal senso).Una siffatta clausola sarebbe in contrasto con l’articolo 470, Codice civile che prevede la possibilità di accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Non è infatti consentito all’autonomia privata dettare una disciplina contrastante con le norme poste a tutela di interessi superiori, come quelle in materia di delazione (articolo 457, Codice civile: «L’eredità si devolve per legge o per testamento», e non per accordo sociale).In conclusione, la costituzione di una società di persone, nel caso specifico in forma di Sas, comporta per gli eredi del socio il diritto a ottenere la liquidazione della quota spettante e non anche di continuare la società con gli stessi. Per cautelarsi, pertanto, è sufficiente che nell’atto costitutivo non venga prevista la sopra citata clausola della continuazione con gli eredi.

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