lunedì,
21
maggio
2012

L'esperto risponde

Nel 1995, con regolare concessione edilizia, ho demolito e ricostruito una abitazione a confine ad angolo retto con una abitazione limitrofa sulla quale c'era un balconcino a zero distanza dal mio fabbricato. Io ho aperto un balcone (dove c'era una finestra) a un metro e mezzo di distanza dal balcone del confinate il quale mi ha citato in tribunale, poiché io invado la sua privacy. Il confinante asserisce che ha costruito il balconcino nel 1964 ma non lo ha mai regolarizzato né condonato. Come mi devo comportare per fare opposizione in tribunale?

Premesso che nella descrizione della fattispecie presentata non è ben chiaro il posizionamento dei manufatti, in linea generale si evidenzia che, in base all’articolo 873 del Codice civile, le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore di 3 metri, fatta salva la maggiore distanza stabilita nel regolamento edilizio comunale (ovvero nelle norme tecniche del piano regolatore generale) generalmente pari a 10 metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti secondo quanto stabilito dal Dm 1444/68.In assenza di normative locali sul tema, come risulta nella presente ipotesi, trova pertanto integrale applicazione quanto stabilito dal Codice civile.Vertendo, poi, la fattispecie in tema di distanze fra balconi occorre verificare se anche tali strutture vadano ricomprese nella nozione di costruzione ai fini della applicazione della disciplina sulle distanze di cui agli articoli 873 e seguenti del Codice civile.La giurisprudenza al riguardo è concorde nel qualificare come “costruzione” i balconi (Cassazione 25 marzo 2004, n. 5963; Cassazione 29 marzo 1999, n. 2986; Cassazione 10 giugno 1998, n. 5719) e di conseguenza l’apertura di un balcone deve rispettare le distanze di legge ossia i 3 metri dall’edificio del vicino.Premesso che i manufatti abusivi non assumono rilevanza giuridica, vale a dire è come se per il diritto non esistessero, qualora l’apertura del balcone nell’ambito della demolizione e ricostruzione fosse stata autorizzata dal comune e quindi legittima in base alla normativa vigente, il soggetto che si ritiene leso da tale apertura può lamentare in giudizio il mancato rispetto della distanza solo qualora la realizzazione del balcone abbia violato il limite dei 3 metri con il proprio corpo di fabbrica. Il balcone, infatti, se non condonato non è giuridicamente esistente.

Sono proprietario di un appartamento posto all’ultimo piano di un palazzo di tre piani, con terrazzo al piano. Vorrei isolare termicamente, con un cappotto dall’esterno, la parete che si affaccia sul mio terrazzo. Per fare questo dovrei aumentare lo spessore della parete di circa 10 centimetri.Vista dall’esterno la facciata non cambierebbe, poiché non andrei a modificare le aperture. L’aumento dello spessore si noterebbe solo dal terrazzo dall’appartamento adiacente al mio, che fa parte dello stesso condominio.Volevo sapere se questo intervento richiede un’autorizzazione del condominio e/o del Comune.

Salvo che il regolamento condominiale sottoponga gli interventi nelle proprietà esclusive ad una previa delibera assembleare, riteniamo che il lettore possa eseguire l’intervento in questione, a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, nel rispetto dell’articolo 1120, 2º comma del Codice civile, per il quale «sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino».Dubitiamo che nella specie possa rinvenirsi tout court una violazione del decoro architettonico dell’edificio o l’impedimento agli altri condomini di fare parimenti uso del muro perimetrale condominiale, anche perché l’aumento dello spessore della parete (circa 10 centimetri) graverebbe sulla superficie della proprietà esclusiva e non sulla parte comune condominiale.

Sono in procinto di acquistare un appartamento ma ho scoperto che non ha l'abitabilità. La venditrice ha provveduto ad effettuare la richiesta e il Comune stesso ha detto che non vede ostacoli. Il mio dubbio è che posso incorrere in qualche multa o qualsiasi altro tipo di problema legale?

In assenza di una normativa che regoli il rapporti fra contratto di compravendita immobiliare e certificato di agilità, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancanza del certificato di agibilità, non incide sulla validità del contratto di vendita del relativo immobile, ma determina un responsabilità contrattuale in capo al venditore, fatti salvi i casi in cui le parti abbiano convenzionalmente pattuito che il contratto ha ad oggetto un immobile privo di certificato di agibilità ovvero che spetta all’acquirente adoperarsi per ottenere il certificato di agibilità.Un primo orientamento sostiene che si è in presenza di un’ipotesi di aliud pro alio (mancanza delle qualità essenziali del bene per l’uso a cui è destinato) che determina la responsabilità del venditore e la risoluzione del contratto per inadempimento.Un altro orientamento ritiene, invece, che l’inadempimento verificatosi non è abbastanza rilevante da giustificare la risoluzione e imputa al venditore comunque il risarcimento del danno.In linea generale, pertanto, grava sul venditore l’obbligo di trasferire l’immobile munito del requisito dell’agibilità e quindi di ottenere il suo rilascio presso il comune.L’articolo 24 del Dpr 380/2001 "Testo unico edilizia" prevede che la mancata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità da parte del titolare del permesso di costruire o della Dia ovvero da parte dei loro successori o aventi causa, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento realizzato, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.Pertanto, prima di stipulare il contratto preliminare di compravendita, l’acquirente dovrà esigere il rilascio del certificato di agibilità da parte del venditore, sul quale graverà il pagamento di tale sanzione pecuniaria, qualora richiesta dal Comune.

Sono proprietario di una unità immobiliare al primo piano di uno stabile.Sono venuta a conoscenza che le unità sovrastanti sono abusive. Visto quanto accaduto a foggia e in Abruzzo , come potrei tutelare la mia sicurezza? Potrei chiedere anche un risarcimento danni come conseguenza di tale situazione che inficia negativamente?

Ai sensi dell'art. 27 del Dpr 380/2001, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita l'attività di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale. Come previsto dal comma 3 del sopra citato articolo, tale attività di vigilanza viene esercitata anche su denuncia dei cittadini. Ne consegue che, nel caso di specie, legittimamente il cittadino potrà denunciare all'ufficio tecnico comunale gli abusi riscontrati, chiedendo che vengano presi i provvedimenti necessari anche al fine della sicurezza degli stabili. Come previsto dall'articolo. 2 della legge 241/1990, in assenza di risposta da parte dell'amministrazione comunale nel termine di 90 giorni, il cittadino potrà adire il Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di un anno dallo scadere del suddetto termine di novanta giorni, potendo anche chiedere che il Tribunale conosca della fondatezza dell'istanza.Non si rilevano, poi, allo stato e sulla base delle indicazioni fornite nel quesito, particolari motivi che possano fondare una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'abusivismo indicato.

Mi hanno ultimato da poco l'impianto idrotermico di una casa di nuova costruzione. È tenuto l'impiantista a rilasciare una garanzia sui materiali utilizzati e sull'impianto?

L'impiantista è tenuto a rilasciarle l'attestato di conformità in conformità con il dm 37/08 (di modifica della L. 46/90). Secondo quanto indicato all'articolo 6 e articolo 7 del dm 37/08 le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, cioè in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione deglistessi, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. Sulla garanzia esistono quelle per i singoli componenti esempio la caldaia che viene rilasciata dal produttore (che dovrebbe essere di 2 anni) ma non per il sistema impianto.

La legge urbanistica 1150 del 1942 non considera come volumetria i locali interrati. Se in uno di questi locali c'è un ristorante deve essere considerato sulla volumetria? Nel calcolare l'area da asservire a parcheggio la volumetria dei locali interrati deve essere considerata?

In generale sono i regolamenti edilizi locali che definiscono la volumetria di un fabbricato e in linea di massima possiamo dire che ai fini della verifica del rispetto degli indici volumetrici vanno computati i volumi di piani interrati destinati a laboratori, uffici, magazzini, sale di riunioni, palestre, esercizi pubblici o comunque agibili con permanenza anche discontinua di persone.Nel caso specifico il piano interrato essendo adibito a esercizio pubblico (ristorante) è sicuramente provvisto dell’autorizzazione dell’Amministrazione comunale sulla base anche di concessione di deroga da parte della Asl (ex articolo 8 del Dpr n. 303/1956, relativamente alla Sicurezza e igiene del lavoro).Da un punto di vista giurisprudenziale si ricorda che la Corte di Cassazione III sezione penale con la sentenza del 27 settembre 1999, n. 11011 si è espressa nel senso che anche i locali interrati debbano essere computati ai fini volumetrici, salvo espressa e particolare disposizione contraria con riferimento all’opera. La stessa Corte con sentenza del 23 aprile 2004, n. 19034, richiamando la precedente n. 11011 ha chiarito che i piani interrati determinano un aumento del carico urbanistico e di conseguenza occorre considerare anche la relativa area a parcheggio.

Se viene rilasciato un permesso di costruire su un fabbricato che in parte è abusivo, automaticamente l’intero fabbricato diventa legittimo? Il permesso riguarda opere di manutenzione straordinaria per rifacimento di solaio e demolizione di una scala.

La risposta è negativa. Un permesso di costruire rilasciato per opere relative a quella parte di fabbricato in regola con la normativa urbanistico-edilizia non può sanare né “legittimare” la parte abusiva, essendo invece necessario un permesso ad hoc che ne dichiari eventualmente la conformità, altrimenti la parte abusiva tale rimane e, quindi, soggetta a demolizione e alle relative misure sanzionatorie previste dalla legge. Anzi, l’amministrazione comunale, trattandosi di immobile parzialmente abusivo, non potrebbe neanche rilasciare il permesso di costruire relativo alla parte non abusiva se prima non viene regolarizzato o sanato l’abuso parziale che insiste sull’immobile medesimo.

Ho intenzione di montare una pensilina in legno (dimensione 150x80 cm) sopra la porta di ingresso dell'abitazione della mia ragazza, nel comune di Ancona. La pensilina ha la sola utilità di difendere l'ingresso dalle intemperie, e viene montata con soli tasselli, senza opere in muratura. Non sporge sul marciapiede perché rientra perfettamente nella misura dei gradini antistanti il portone, che fanno parte della proprietà. L'abitazione è però soggetta a vincolo essendo bene culturale. C'è bisogno di un permesso particolare? Quali sarebbero le conseguenze di una realizzazione senza eventuale previa autorizzazione?

Ai sensi dell’articolo 149 del Dlgs n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) non sono soggetti all’autorizzazione di cui all’articolo 146 gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Poiché l'intervento in questione potrebbe modificare o comunque andare ad incidere sull’aspetto esteriore dell'edificio, si ritiene che l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del citato Dlgs n. 42/2004 debba comunque essere richiesta. In assenza di tale autorizzazione e come previsto dall'articolo 167 del citato Dlgs n. 42/2004, il trasgressore è tenuto alla riduzione in pristino a proprie spese, salva l'eventualità che l'opera rientri tra quelle per le quali sia possibile richiedere, a posteriori, la compatibilità paesaggistica dell'opera. In tale ultimo caso, ove l'amministrazione competente ritenga l'opera compatibile, la stessa potrà essere conservata, previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita con le modalità di cui all'articolo 167, comma 5, Dlgs n. 42/2004.

È corretto realizzare dei muri di sostegno in cemento armato di altezza tra i tre e i sei metri mediante Dia in alternativa al permesso di costruire? Le opere da realizzare ricadono in zona di espansione residenziale e i conseguenti interventi edilizi sono disciplinati da un piano di lottizzazione di iniziativa privata regolarmente approvato.

Vista la presenza di un piano di lottizzazione a iniziativa privata, si ritiene che gli interventi in questione possano essere realizzati anche previa presentazione di una Dia. Ciò in quanto l'articolo 22, comma 3, lettera b) del Dpr 380/2001 prevede che la Dia possa essere richiesta in alternativa al permesso di costruire anche nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora gli stessi siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo.

In materia di abusi edilizi, qual è la differenza tra difformità per altezza e difformità per sopraelevazione?

La difformità in altezza si ha quando la costruzione realizzata presenta un’altezza superiore (o inferiore) a quella indicata nel permesso di costruire; questo può ad esempio comportare un aumento della volumetria consentita dalle norme vigenti e quindi costituire un abuso edilizio.La difformità per sopraelevazione si ha quando viene realizzato un nuovo immobile soprastante delle fabbriche esistenti. Ovviamente se questo non è consentito oppure è stato realizzato in difformità al Permesso di Costruire in quanto piano in più rispetto a quanto assento si ha abuso edilizio.

Nella realizzazione di tettoie con pilastri e copertura, aperte da almeno tre lati, vanno rispettate le distanze canoniche da confini, fabbricati e strade?

Dal punto di vista della disciplina edilizia la giurisprudenza tende ad affermare che la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati, costituendo una mera pertinenza dell'immobile cui accede, non necessita di permesso di costruire essendo sufficiente un'autorizzazione (Tar Lazio, Sez. Roma, I quater n. 6449/2010).In merito alle disposizioni sulle distanze, occorre invece verificare se la tettoia è qualificabile come costruzione ai fini dell'articolo 873 codice civile che prende in considerazione qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo e che emerge in modo sensibile al di sopra del livello del suolo.In proposito si segnala che la Cassazione civile, Sez. II, con la sentenza n. 16358/2003 ha riconosciuto il carattere di costruzione alla tettoia ai fini del rispetto delle distanze, in quanto costituisce un manufatto che, seppure privo di pareti, realizza una determinata volumetria (Cassazzione civile, Sez. II n. 28784/2005).

Vorrei un chiarimento sulla nuova segnalazione certificata di inizio attività. La recente nota dell’ufficio legislativo del ministro per la Semplificazione normativa ha chiarito la sua applicabilità anche in campo edilizio. La Scia sostituisce la Dia mantenendo l’identico campo d’applicazione previsti dall’articolo 22, commi 1 e 2, mentre non è applicabile la previsione del comma 3, cioè in sostituzione del Pdc. Tale ultima possibilità rimarrebbe se ci fosse una legislazione regionale che avesse ampliato i casi previsti.In una regione come il Lazio dove non c’è stata una legislazione in merito, è ancora possibile eseguire lavori ai sensi del comma 3 ((la cosiddetta Superdia) o di fatto non essendo più prevista dall’ordinamento la Dia bisogna richiedere il Pdc?

Il testo unico dell’edilizia Dpr 380/2001, detta le condizioni per poter presentare la cosiddetta superdia in alternativa al permesso di costruire. Le regioni possono ridurre o ampliare l’ambito di applicazione di tali disposizioni. In assenza di normativa regionale di recepimento si applica il disposto normativo statale, come nel caso della regione Lazio.Il chiarimento ministeriale, infatti, fa riferimento ad eventuali altri casi di alternatività tra Dia e permesso di costruire introdotti da legge regionale. Quindi la Scia non incide sulle fattispecie disciplinate dal testo unico edilizia in assenza di leggi regionali sulla cosiddetta superdia

Abito in un piccolo Comune, in una zona dove ci sono soltanto villette. Vorrei fare un sopralzo sopra il mio box ricavando una stanza, faccio presente che il box è attaccato alla casa facendone parte integrante. La distanza dal mio box al fabbricato del mio confinante è di 7,50 metri, mentre il regolamento del Comune prevede 10 metri. Se il mio confinante mi rilascia una dichiarazione di consenso il Comune mi deve rilasciare il nulla osta, oppure no?
In tema di distanze legali nelle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue l’invalidità, anche nei rapporti interni, delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rilevino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze. Qualora, pertanto, lo strumento urbanistico locale preveda un determinato distacco tra fabbricati, come nel caso di specie, tali prescrizioni debbono obbligatoriamente essere osservate dai privati senza possibilità di deroghe pattizie (Cassazione 2117/2004 e Cassazione 237/2000).
Nel 1987 il comune ha occupato in via d'urgenza un mio terreno. Ho fatto opposizione contro la procedura intrapresa ed ho ottenuto prima dal tar e poi dal Consiglio di stato la sospensione dei provvedimenti adottati e quindi il fermo dei lavori. Nel 2010 il comune intende nuovamente procedere all'esproprio dell'area sottoposta dal piano regolatore, adottato nel 1994 e poi approvato nel 1999, a zona P a parcheggio pubblico.Può essere riproposta la procedura di esproprio, pur adottando una variante al piano regolatore per il rinnovo del vincolo? Posso richiedere il risarcimento dei danni?
La procedura espropriativa può essere originata dall’approvazione di una variante al piano urbanistico comunale con la quale venga posto per la prima volta ovvero rinnovato un vincolo precedente.Infatti l’articolo 9 del Dpr 327/2001 “Testo unico espropri” stabilisce che un’area è sottoposta al vincolo espropriativo quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale ovvero una sua variante che preveda la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità (comma 1).Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni, termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento che comporta la pubblica utilità dell’opera (generalmente l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica) (comma 2).Inoltre si precisa che (comma 4) il vincolo espropriativo, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato con la rinnovazione dei procedimenti previsti dal comma 1, tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard urbanistici e dietro corresponsione al proprietario dell’area da parte del comune di una indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto (articolo 39 Tue).Pertanto perché la reiterazione del vincolo sia legittima, devono essere rispettate una serie di condizioni e in particolare che il privato venga risarcito del danno subito dalla mancata attivazione del comune nei primi cinque anni di durata del vincolo.Tale indennità deve essere prevista nella variante stessa che ha reiterato il vincolo ovvero, quando ciò non avvenga il comune è tenuto a liquidarla entro due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la domanda di pagamento e a liquidarla nei successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. Decorso inutilmente il termine di due mesi, il proprietario può chiedere alla Corte d’appello territorialmente competente di determinare l’indennità (articolo 39, commi 2 e 4).
Nei lavori di manutenzione straordinaria di un immobile che si trova in Sardegna, per i quali non occorre Dia ma una semplice comunicazione al comune, è comunque necessario nominare un direttore dei lavori? In tal caso, è necessario trasmetterne il nome all’ufficio tecnico comunale?
L’articolo 10, della legge 4/2009 della regione Sardegna, al fine di semplificare le procedure amministrative in materia edilizia ha previsto che in luogo dell’acquisizione di titolo abilitativo è sufficiente inviare una comunicazione al comune per alcune tipologie di opere minori, tra le quali è ricompresa la manutenzione straordinaria.La stessa disposizione prescrive però, al comma 1, che nulla è innovato nei confronti del rispetto delle normative di settore aventi incidenze sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitario e altre, per cui permangono i relativi adempimenti da trasmettere all’ente locale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 10.
Vorrei trasformare la società unipersonale in Sas. Non avendo parenti stretti a cui intestare una piccola quota della società (10%) ho pensato a un mio amico e uomo di fiducia. Questi è padre di due figli minorenni (10 e 15 anni); me l'hanno sconsigliato perché in caso di morte i minori succederebbero al padre. Che ne dite?

In base all’articolo 2284 del Codice civile, richiamato dall’articolo 2315 e 2293, «salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano».Poiché l’articolo 2284 esordisce con le parole «salvo disposizione del contratto sociale» si deve convenire che esiste una disciplina:a) legale della morte del socio che si estrinseca nelle possibilità citate (scioglimento del vincolo sociale solo in relazione al socio morto; scioglimento del vincolo sociale in relazione a tutti i soci e conseguente messa in liquidazione della società; continuazione del rapporto sociale con gli eredi. Quanto a quest’ultima ipotesi, nella pratica è stata ammessa la possibilità di manifestare preventivamente, cioè prima della morte del socio, la volontà di ammettere in società gli eredi consacrando nel contratto sociale la cosiddetta clausola della continuazione con gli eredi);b) convenzionale della morte del socio, che trae origine dal contratto sociale.In dottrina e nella pratica si è giunti ad ammettere clausole di continuazione obbligatoria da parte degli eredi, disponendo in pratica la continuazione automatica della società con gli eredi senza che le parti (socie superstiti ed eredi) possano esprimere la loro volontà.Noi conveniamo con quella parte della dottrina e della giurisprudenza che ritiene nulla tale clausola (per tutte si rinvia a Cassazione 16 luglio 1976 n. 2815 che esclude la trasmissibilità automatica della qualifica di socio, sia esso accomandante che accomandatario; in favore della validità si veda Corte d'appello di Milano 30 marzo 1993, ma limitatamente al caso di trasmissione della qualifica di socio accomandante, poiché non è possibile imporre agli eredi di accettare la qualifica di socio accomandatario, illimitatamente responsabile anche per le obbligazioni sorte prima dell’acquisto di tale qualifica ex articolo 2269, Codice civile, senza una espressa manifestazione di volontà in tal senso).Una siffatta clausola sarebbe in contrasto con l’articolo 470, Codice civile che prevede la possibilità di accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Non è infatti consentito all’autonomia privata dettare una disciplina contrastante con le norme poste a tutela di interessi superiori, come quelle in materia di delazione (articolo 457, Codice civile: «L’eredità si devolve per legge o per testamento», e non per accordo sociale).In conclusione, la costituzione di una società di persone, nel caso specifico in forma di Sas, comporta per gli eredi del socio il diritto a ottenere la liquidazione della quota spettante e non anche di continuare la società con gli stessi. Per cautelarsi, pertanto, è sufficiente che nell’atto costitutivo non venga prevista la sopra citata clausola della continuazione con gli eredi.

Alla morte di mio marito vent'anni fa, io e i miei tre figli abbiamo ricevuto in eredità due appartamenti. La suddivisione è stata i 3/9 a me e i 2/9 a ognuno di loro. Ora io vorrei dare loro, che vi abitano, la mia parte e non so se è meglio fare una donazione o un atto di vendita.
La scelta tra una donazione o una vendita passa attraverso la valutazione di una serie di variabili e di opportunità tali da non consentire una risposta a priori.Si consideri, a questo riguardo, che la donazione può essere fatta oggetto di azioni di riduzione da parte di legittimari lesi nella quota di riserva e ciò comporterà anche la difficoltà di ottenere finanziamenti dalle banche, con garanzia reale sull'immobile donato, alla luce dell'articolo 561, comma 1, del codice civile che dispone: «Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui ... il donatario può averli gravati ...».Per contro, la donazione si rivela più vantaggiosa sotto il profilo fiscale essendo esente da imposta di donazione.In conclusione, la donazione è più vantaggiosa fiscalmente ma presenta problemi di carattere civilistico; la vendita è più onerosa fiscalmente ma meno problematica a livello civilistico (anche se eventuali legittimari potrebbero provare, una volta morto il disponente, che la vendita in realtà simulava una donazione, con riproposizione in tal caso delle problematiche sopra evidenziate con riferimento alla donazione).
Qual è il metodo di aggiudicazione appalti previsto dalla legge 415/98?
L'articolo 21 della legge 11 febbraio 94 n. 109, come novellato con il Dl 101/95 (convertito in legge 216/95), è stato nuovamente modificato ai sensi dell'articolo 7 della legge 18 novembre 98 n. 415 (cosiddetta Merloni-ter), che ha sostituito i commi 1, 1-bis e 2. Con la nuova formulazione l'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata (usuale e semplificata: quest'ultima introdotta con il successivo articolo 8), fermo rimanendo il criterio del prezzo più basso, è effettuata: • per i contratti da stipulare a misura: sia mediante ribasso sull'elenco prezzi, sia mediante offerta a prezzi unitari; • per i contratti da stipulare a corpo: sia mediante ribasso puro e semplice sull'importo a base di gara, sia mediante offerta a prezzi unitari; • per i contratti da stipulare a corpo e a misura: sia mediante la sola offerta a prezzi unitari. Per i contratti da stipularsi a seguito di gara ad appalto concorso come per le concessioni di costruzione e gestione risulta, invece, confermato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Delineato il campo dei criteri di aggiudicazione passiamo ora a descrivere i vari metodi che ad essi sono connessi. Ribasso puro e semplice. Il concorrente — fermo rimanendo l'obbligo (sancito dal comma 1/bis) di corredare, fin dalla presentazione dell'offerta, di giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base di gara — si limiterà ad indicare un ribasso percentuale secco sull'importo base fissato dalla stazione appaltante. Ribasso sull'elenco prezzi. La stazione appaltante, tra i documenti di gara, fornirà un elenco di "articoli" e relative descrizioni con le rispettive unità di misura e il prezzo unitario di ciascun "articolo". Il concorrente fermo rimanendo quanto dianzi accennato circa il "corredo" dell'offerta dovrà limitarsi ad offrire un ribasso percentuale unico sui prezzi elementari come sopra descritti. In sede di esecuzione del contratto verranno applicate alle quantità effettivamente contabilizzate (cioè "misurate") i prezzi elementari stabiliti dal soggetto appaltante, depurati del ribasso di aggiudicazione. Offerta a prezzi unitari La stazione appaltante fornirà, di seguito al progetto esecutivo, un computo per l'offerta prezzi che sarà articolato per: gruppi di lavori, forniture e prestazioni; "articoli" nell'ambito di ciascun gruppo; descrizione degli "articoli" (= lavorazioni, forniture e prestazioni); unità di misura riferita a ciascun "articolo"; quantità (delle lavorazioni, forniture e prestazioni) rapportate a ciascun "articolo". Il concorrente dovrà completare il computo con l'indicazione del prezzo unitario di ciascun "articolo" e con il prodotto tra detto prezzo elementare e le quantità progettuali per ricavare l'importo di ciascuna categoria (di lavorazione, fornitura e prestazione). Procederà poi alla somma dei citati prodotti (= importo della categoria) per ricavare l'importo globale offerto che, a mente del citato articolo 7 legge 415/1998 dovrà necessariamente essere inferiore alla base di gara fissata dalla stazione appaltante. Quanto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il prezzo sarà formulato a corpo, con indicazione dei prezzi unitari, richiesti dalla stazione appaltante nella lettera d'invito. Il prezzo, come è noto, in questo tipo di gara non è l'unico elemento che verrà preso in considerazione per la valutazione dell'offerta, ma concorrerà alla determinazione del punteggio insieme ad altri elementi (variabili) tassativamente indicati nell'articolo 21 comma secondo, della legge 109/1994, che è stata integrata, per i profili che interessano la fattispecie in commento, con «gli ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare» e, per le concessioni soltanto, con i criteri per l'aggiornamento delle tariffe.
In un condominio di sei appartamenti, più tre negozi, la parte scoperta, che circonda il fabbricato, non è di proprietà di tutti i condomini. Infatti il proprietario di un appartamento ha solo il diritto di passaggio. Stando così le cose, quest'ultimo deve contribuire alla manutenzione del verde (rasatura del prato, potatura degli alberi eccetera)?
Se il terreno è di proprietà esclusiva di alcuni condomini, le spese di manutenzione devono essere ripartite solo tra i proprietari in base ai millesimi di proprietà (articolo 1123, comma III, del codice civile). Qualora, però, il terreno fornisca qualche utilità anche ai condomini non proprietari esclusivi (ad esempio un diritto di passaggio, come del caso descritto), questi ultimi dovranno contribuire alle spese in proporzione all’utilità che ne traggono.
Tre anni or sono ho dato in affitto un appartamento a una coppia con contratto intestato a entrambi i coniugi. La coppia si è ora separata con sentenza del maggio 2009. La sentenza non ha disposto nulla circa la casa coniugale. Uno dei coniugi ha dato il recesso unilaterale del contratto di locazione motivato dalla sentenza di separazione. Gradirei sapere se il contratto di locazione ha ancora validità per il coniuge che ancora occupa appartamento e che intende rimanere nell'appartamento o se deve essere stipulato un nuovo contratto. Il recesso da parte di uno dei coniugi è motivo sufficiente per poter avere il rilascio dell'appartamento considerando anche il fatto che il coniuge rimasto non paga più le spese condominiali?
In generale, la pronuncia giudiziale di separazione comporta la successione nel contratto del coniuge, dove nel provvedimento del Tribunale sia contenuta l’attribuzione del diritto di abitazione all’altro coniuge. Dispone infatti, l’articolo 6, commi 2 e 3, legge 392/78, «in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto».In proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato che solo in caso di separazione personale dei coniugi, «il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione ex lege del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore; tale estinzione si verifica anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l'assegnatario nella quota ideale dell'altro coniuge» (si veda Cassazione 30 aprile 2009, n. 10104).Alla stregua di quanto sopra, in mancanza, della cessione ex lege di cui all’articolo 6, legge 392/78 – salvo verifica della legittimità del recesso – il contratto prosegue nei confronti del conduttore firmatario che non ha esercitato il recesso e continua a occupare i locali.In tale caso, il locatore non può agire per la liberazione dell’immobile.
Nel caso si sia proprietari di un un negozio con un unico dipendente, si è obbligati a compiere qualche dichiarazione? Si nomina rappresentante l'unico dipendente? Se sì, quest'ultimo deve frequentare il corso per conseguire l'attestato?

Prima di rispondere al quesito del lettore, si ricorda che la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) è un diritto dei lavoratori, ma non un obbligo del datore di lavoro dell'impresa. Il datore di lavoro, però, deve informare i lavoratori dei loro diritti riguardo la possibilità di eleggere o designare il loro Rls.Nelle aziende fino a 15 dipendenti, come previsto dall'articolo 47, comma 3 del Dlgs n. 81/2008, il Rls è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del citato decreto.Secondo quanto previsto dal successivo comma 8 dell'articolo 47 del Dlgs n. 81/2008, nel caso in cui non avvenisse l'elezione del Rls, le funzioni citate sono esercitate dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (Rlst), salvo diverse intese tra le associazioni datoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.Pertanto, per avere informazioni sui Rlst e sulle attività da loro espletate ai sensi del successivo articolo 50 del citato decreto, il lettore può rivolgersi all'Ente bilaterale del commercio della distribuzione e dei servizi della Provincia di Bari (www.ebiterbari.com) ai seguenti numeri: Tel: 080/524.08.07 - Fax: 080/524.08.07.L'Ebiter è un organismo costituito nel 2001 ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario, della Distribuzione e dei servizi. È composto dai rappresentanti della «Associazione del terziario della Provincia di Bari - Confcommercio» e le Organizzazioni Sindacali «Filcams-Cigl», «Fisascat-Cisl» e «Uiltucs -Uil».

In Lombardia, i corsi per responsabili di servizi di prevenzione e protezione per i datori di lavoro, i corsi antincendio e primo soccorso (ad eccezione delle ultime due ore che saranno pratiche) e tutti gli altri corsi per la sicurezza, possono essere considerati validi se seguiti solo online o, in alternativa, in aula come se si fosse in video-conferenza e in presenza di un collaboratore che verifica le presenze e somministra i test?

Il punto 2.2 ("Metodologia di insegnamento/apprendimento") delle linee guida adottate dalla conferenza stato-regioni in data 5 ottobre 2006 (con funzione interpretativa dell’Accordo sancito in conferenza stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, introdotto dall’articolo 2, del decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro), dispone che in tema di formazione di Rspp (moduli A, B e C) «è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla formazione a distanza, in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l’attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema». Ne deriva per analogia, allo stato, la medesima indicazione anche con riguardo agli altri corsi formativi.

Ho il diploma di terza media e faccio il responsabile del servizio sicurezza e prevenzione da 10 anni. Ho eseguito il corso nel 2000. Non ho fatto alcun corso di aggiornamento A, B o C. Il mio datore di lavoro non ha nulla da obiettare. Posso fregiarmi del titolo?

Il lettore, pur non essendo in possesso del titolo di studio richiesto dall'articolo 32 del Dlgs n. 81/2008 per ricoprire le funzioni di responsabile del servizio sicurezza e prevenzione (almeno il diploma d'istruzione secondaria superiore), ma ricoprendo le funzioni almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, potrà continuare a ricoprire le funzioni citate (articolo 32, comma 3) solo se frequenterà i corsi previsti dal comma 2 dell'articolo 32 del citato decreto. Al momento, il lettore, non avendo frequentato questi corsi non può continuare a ricoprire le funzioni di responsabile.

I consiglieri comunali/circoscrizionali possono essere considerati lavoratori ai sensi del Testo unico sulla sicurezza del lavoro? Nella redazione del documento di valutazione rischi vanno coinvolti?

Secondo quanto dispone l’articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 81/2008, rientra nella definizione di “lavoratore” del settore pubblico qualunque persona che svolga un’attività lavorativa «nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico». Ne deriva che, ai sensi della normativa prevenzionistica, i consiglieri comunali/circoscrizionali devono essere considerati a pieno titolo dei lavoratori, i quali agiscono nell’ambito dell’area datoriale prevenzionistica facente capo al dirigente/i di riferimento. Essi pertanto debbono essere coinvolti nella redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi) al pari di qualunque altro lavoratore, e sono soggetti alla gerarchia prevenzionistica delineata nell’organigramma di sicurezza.

Per il trasporto di gasolio le disposizioni dell’Adr (punto 1.1.3.1) non si applicano alle imprese come completamento della loro attività principale (per esempio approvvigionamento automezzi in cantiere) e quindi il trasporto in esenzione totale può avvenire purché non superi i 450 litri per imballo e i 1.000 litri complessivi sullo stesso veicolo. Non rientrano però in tale esenzione i trasporti effettuati per l’approvvigionamento o la distribuzione interna. Nel caso di un’azienda che utilizzi al suo interno automezzi non targati per la movimentazione di materiali (escavatori, pale meccaniche eccetera), come si può provvedere in autonomia al rifornimento di queste?

Il rifornimento delle macchine di cantiere quali pale gommate, escavatori, terne, grader, dumper, eccetera, dislocate, ad esempio, all’interno delle aree di un cantiere per l’esecuzione di lavori stradali, può essere effettuato solo nel pieno rispetto di quanto previsto al punto 1.3.1.1 dell’Adr in quantità non superiori ai 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime indicate al successivo punto 1.1.3.6.Generalmente, nei cantieri edili che hanno questa necessità, le imprese allestiscono uno o più depositi di gasolio (contenitori – distributori mobili omologati dal ministero degli Interni ai sensi del Dm 19 marzo 1990 con capacità fino a 9.000 litri per cui non occorre il certificato prevenzione incendi, nonché nel pieno rispetto delle norme tecniche contenute nel decreto stesso) e utilizzano, per l’approvvigionamento delle macchine di cantiere non targate e non circolanti su strada e operanti all’interno dei cantieri stessi, mezzi di trasporto equipaggiati con contenitori di gasolio approvati dal ministero dei Trasporti e rispondenti alla citata normativa Adr.

In qualità di committente di lavori di manutenzione straordinaria a un'impresa edile con durata di oltre 100 uomini/giorno sul tetto di mia proprietà, vorrei sapere quali sono gli adempimenti burocratici previsti, a mio carico, dal Dlgs 494/96.

In relazione alla tipologia dei lavori e all’entità dimensionale del cantiere, il Dlgs 494/96 impone, nel caso di specie, al Committente i seguenti obblighi prevenzionistici:— attenersi, nella fase di progettazione dell’opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, ai principi e alle misure generali di tutela dell’articolo 3, del Dlgs 626/94;— prevedere nel progetto, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;— verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, e chiedere alla stessa una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché il documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al Dm (Lavoro) 24 ottobre 2007);— trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dell’impresa esecutrice unitamente alla documentazione acquisita.Qualora l’entità di lavoro dell’impresa sia pari o superiore a duecento uomini-giorno, il committente deve altresì, prima dell’inizio dei lavori, trasmettere all’azienda Usl e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti una notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato III del Dlgs 494/96 (nonché i suoi eventuali aggiornamenti), e affiggerne copia in maniera visibile presso il cantiere, nonché custodirla a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Vorrei sapere quali sono gli obblighi del committente in un cantiere privato (manutenzione straordinaria all'interno di un appartamento; non si superano i 200 uomini/giorno). I lavori sono eseguiti da un'impresa edile con dipendenti, dall'idraulico e dall'elettricista artigiani non dipendenti dall'impresa.

I principali obblighi del committente, alla luce del nuovo Dlgs 81/2008 (che ha eliminato il criterio dimensionale dei 200 uomini giorno al cui superamento scattava l’obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza), essendo presenti solo un’impresa e due lavoratori autonomi, sono solo quelli indicati dall’articolo 90, comma 1 (obbligo di attenersi ai principi generali di tutela dell’articolo 15) e comma 9 (obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei due lavoratori autonomi, di richiesta del Durc – Documento unico di regolarità contributiva e di trasmissione all’amministrazione competente dei nominativi dell’impresa e dei lavoratori autonomi e del Durc). Da non dimenticare l’obbligo di trasmissione (articolo 99) della Notifica preliminare alla Asl ed alla Direzione provinciale del lavoro – Dpl nel caso in cui l’entità presunta del cantiere, calcolata tenendo conto anche dei lavoratori autonomi, superasse i 200 uomini giorno. Si ricorda alla lettrice che, a carico dell’unica impresa presente, permane l’obbligo di redazione del Piano operativo di sicurezza (Pos) da tenere in cantiere a disposizione degli enti di vigilanza.

Sono un funzionario tecnico, capo unità presso un ente locale (in Sicilia). La nuova legge in materia di sicurezza dispone, questa volta in modo non equivoco, che per i lavori pubblici il committente nomina il responsabile dei lavori, che coincide con il Rup (Responsabile unico del procedimento). In Sicilia, la legge 109/94 e il Dpr 554/99 sono stati recepiti, con modifiche, mentre non è stato ancora recepito il Dlgs 163 del codice unico degli appalti. Non vi è discordanza tra quanto stabilito dalla legge 81/08 circa l'obbligo da parte del committente di nominare il responsabile dei lavori e quanto stabilito all’articolo 8, commi 2 e 3 del Dpr 554/99? Il Rup è nominato dal dirigente del settore tecnico, mentre, generalmente, il committente è un dirigente amministrativo (che cura le procedure di appalto e firma il contratto). Fino a oggi il Rup e il responsabile lavori erano nominati con una sola determina dirigenziale, ma la lettura dell’articolo 8 del Dpr lascia pensare a due atti autonomi. Nelle norme transitorie non si riesce a capire quale procedimento deve mettere in atto il responsabile dei lavori per i contratti in essere: revisione del Pos (piano operativo per la sicurezza) in base alla nuova normativa? Per gli affidamenti già dati ed esecutivi, per cui è in corso la stipula del contratto, nasce l’obbligo dell’adeguamento alla nuova normativa?Già le imprese, anche per i lavori in corso, minacciano riserve perché la nuova normativa prevede il pagamento dei ponteggi non già come lavorazione ma come adempimento della sicurezza. La loro posizione può trovare fondamento, atteso che il prezzario regionale prevede nel prezzo unitario del ponteggio già la quota sulla sicurezza e che su questa base è stato stipulato regolare contratto?

La nomina del responsabile unico del procedimento (Rup) quale responsabile dei lavori (Rl) deve avvenire con uno specifico atto all’interno del quale devono essere espressamente indicati gli adempimenti di legge oggetto dell’incarico conferito (articolo 8, comma 2 del Dpr 554/1999). Questo perché, in diritto penale, non esiste automaticità nell’attribuzione o trasferimento di responsabilità in modo difforme da quanto stabilito dalla legge. In altre parole, una persona fisica non può trovarsi esposta a un profilo di responsabilità penale solo per la volontà o le scelte di un altro soggetto. Pertanto, la nomina a Rl deve essere conferita per iscritto e liberamente accettata. In conclusione, la nomina di Rl deve essere effettuata dal committente e cioè da colui che è titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto e deve essere firmata per accettazione dal ricevente. In termini formali, la nomina a Rl può essere inclusa all’interno di un’unica determina dirigenziale ma a condizione che all’interno della stessa siano chiaramente definiti gli adempimenti di legge riguardanti l’oggetto dell’incarico.Per i cantieri aperti prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/2008, deve continuare ad applicarsi la normativa previgente (Dlgs 494/1996). Per i cantieri per i quali non si fosse ancora conclusa la fase di progettazione esecutiva dell’opera pubblica, dovrà applicarsi quanto previsto dal nuovo decreto.Riguardo i costi della sicurezza ed in particolare quelli relativi ai ponteggi, si ricorda che questi apprestamenti andavano già da tempo (Dpr 222/2003) considerati quali «voce di costo della sicurezza non soggetto a ribasso», in quanto il legislatore aveva scelto, per convenzione, di considerarli al 100% costi della sicurezza.In genere, i ponteggi vengono riconosciuti come costi della sicurezza pagandoli come un nolo e non assoggettandoli a ribasso. Nel caso in cui, invece, il costo del ponteggio fosse compreso nel prezzo unitario, ad esempio, di una tamponatura, allora esso andrebbe enucleato da questa voce di costo, e preservato dal ribasso.Pertanto, se il costo del ponteggio non fosse stato riconosciuto (come nolo o enucleato dai prezzi unitari che già lo prevedono) come costo della sicurezza e non assoggettato a ribasso, le richieste delle imprese sarebbero legittime.

Nel caso di un lavoro affidato ad un'unica impresa, con durata inferiore a 200 uomini/giorno, è necessaria la notifica preliminare, la nomina del coordinatore, con conseguente redazione del Psc (Piano di sicurezza e coordinamento)?

Nel caso prospettato non sussiste alcuno degli obblighi evidenziati. Restano fermi gli obblighi previsti dall'articoli 90, 94, 95, 96 comma 1 del Dlgs 81/2008.

La visita medica preventiva, introdotta dal Dlgs 81/2008, in caso di attività lavorativa considerata pericolosa dalla normativa sulla sicurezza, deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o può essere effettuata anche qualche giorno dopo? Nel caso venga effettuata successivamente all’assunzione, sono previste sanzioni?

La visita medica preventiva di cui all’articolo 41, comma 2, lettera a) del Dlgs n. 81/2008, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, è effettuata di regola dopo l’assunzione, ma prima dell’inizio dell’attività lavorativa. In caso di inosservanza, è prevista la sanzione dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 1.000 a 4.500 euro.

Nelle aziende artigiane e industriali al di sotto dei 30 dipendenti, anche il datore di lavoro può svolgere il ruolo di Rspp (responsabile dei servizi di prevenzione e protezione) dopo aver frequentato l’apposito corso previsto per i datori di lavoro di 16 ore. Il corso abilita il datore di lavoro anche all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi?Nelle aziende di servizi fino a 200 dipendenti, il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di Rspp? Mentre nelle aziende artigiane e industriali dai 31 ai 199 dipendenti è preclusa questa possibilità dovendo svolgere il ruolo di Rspp o un dipendente o un professionista esterno?

Nelle aziende di servizi fino a 200 dipendenti il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di Rspp, così come nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti il datore di lavoro che cumuli soggettivamente anche la qualifica di Rspp può elaborare personalmente il Documento di valutazione dei rischi; a patto però che possieda le capacità necessarie, come dispone l’articolo 7, paragrafo 7 della direttiva 89/391/Cee. In caso contrario, egli è tenuto a ricorrere a competenze (persone o servizi) esterne all’azienda.

Un' azienda commerciale utilizza un furgone per la consegna delle merci al domicilio dei clienti. Il furgone deve essere considerato un luogo di lavoro e, perciò, deve essere provvisto di pacchetto di medicazione?

Un mezzo di trasporto non è un luogo di lavoro così come definito dall'articolo 62, comma 1 del Dlgs 81/2008. Inoltre il Dm 388/2003 non richiede espressamente la presenza di alcuna dotazione di pronto soccorso sui mezzi di trasporto.Si ritiene, però, che la dotazione a bordo del furgone di almeno un pacchetto di medicazione si renda necessaria, perché l'attività di consegna non può considerarsi totalmente esente da rischi che, in determinate condizioni, possono provocare anche lievi ferite che necessitano di piccoli e autonomi interventi di medicazione.Si tratta, quindi, di adottare un criterio precauzionale (nonché di buon senso), pur in assenza di un preciso dettato normativo, in grado di tutelare sia il lavoratore che l'azienda. Pertanto, è opportuno che l'azienda in questione doti i propri mezzi di trasporto di pacchetti di medicazione, fornendo semplici informazioni al personale riguardo al corretto utilizzo di quanto in essi contenuto.

Con l’entrata in vigore del Dlgs 81/2008, le aziende devono procedere alla valutazione dei rischi. La normativa sulla sicurezza prevede un periodo transitorio per le aziende al di sotto dei 10 dipendenti in cui possono anche non ottemperare alla normativa sulla sicurezza e in particolare alla predisposizione della documento di valutazione dei rischi limitandosi a predisporre questa autocertificazione?Nel caso l’azienda ottemperi all’adempimento dell’autocertificazione, ma di fatto non provveda alla valutazione dei rischi, è in regola con la normativa sulla sicurezza? In caso di eventuali controlli è soggetta a sanzione?

In riferimento al quesito del lettore, si ricorda che l’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Dlgs 81/2008, chiede ai datori di lavoro delle imprese che occupano fino a 10 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) del citato decreto. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.Autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati non vuol certo dire rinviare l’applicazione concreta delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ad un futuro più o meno prossimo.Il lettore deve comprendere che il legislatore ha soltanto voluto alleggerire l’obbligo per le piccole imprese della redazione formale scritta del documento di valutazione dei rischi.Gli obblighi di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori devono sempre essere attuati e sono condizione minima ma irrinunciabile per la legittimità dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.Quindi, resta fermo l’obbligo, anche per il datore di lavoro delle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, di procedere sempre alla valutazione dei rischi al fine di verificare la conformità alle norme di legge vigenti e gli eventuali interventi per l’eliminazione (ove possibile) o la riduzione al minimo dei rischi presenti durante l’esecuzione dell’attività lavorativa.Se ciò non venisse concretamente fatto, l’azienda si troverà esposta, in caso di verifica ispettiva da parte degli enti di vigilanza, alle sanzioni previste dall’articolo 55 del Dlgs 81/2008 nonché a tutte le altre sanzioni previste in caso di constatata mancata rispondenza alla normativa vigente di attrezzature di lavoro, luoghi di lavoro, eccetera.
 
Sono un addetto alla sicurezza di cantiere senza delega e senza portafoglio. La Corte di cassazione penale, sezione III, nella sentenza 20 novembre 2009 n. 44890, sulla responsabilità del delegato alla sicurezza, fa riferimento al principio di effettività dell’articolo 299 del Testo unico. Dopo attenta lettura, mi sono sorte molte domande sulla mia responsabilità in relazione alla reale attività svolta, che dovrebbe prevedere un report aggiornato, al responsabile di cantiere, della situazione rinvenuta in cantiere. L'articolo 19 spiega che il preposto non è autorizzato a interrompere le attività lavorative ma deve solamente informare i propri superiori diretti, che nel mio caso sono i responsabili di cantiere. Ma in caso di un incidente mortale, anche se io avevo informato il responsabile di cantiere denunciando per esempio il mancato uso dei Dpi (dispositivi di protezione individuale) anticaduta del lavoratore, il giudice mi assolve completamente da responsabilità oppure mi accusa di non aver agito con la diligenza del padre di famiglia non fermando l'attività?

Sebbene il preposto non abbia il potere di sospendere l’attività produttiva nel suo complesso, nondimeno egli può e deve sospendere le singole lavorazioni, impedendo, ad esempio l’utilizzazione di attrezzature di lavoro o di Dpi che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra e/o che li utilizza (tra le tante, Cassazione penale sezione III, 27 gennaio 1999, n. 3775). La vicenda esaminata nella sentenza citata (Cassazione n. 44890/2009) aveva riguardato, al contrario, il caso di un dipendente comunale che, pur avendo ricevuta delega senza l’assegnazione dei fondi necessari per l’espletamento delle funzioni delegate, nondimeno le aveva esercitate in concreto, invece di rifiutare la delega come avrebbe potuto.

L'articolo 26 del Dlgs 81/08 (così come integrato e corretto dal Dlgs 106/09) prevede che il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, elabori un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.Se due ditte terze operano nell'ambito di una unità produttiva non funzionante, quindi priva di dipendenti, è ipotizzabile che i rischi da interferenze si manifestino tra le sole due imprese di cui sopra e non tra il personale del committente (di fatto non esistente) e quello delle due imprese operative. Nel caso prospettato, il datore di lavoro committente è comunque tenuto a redigere il documento unico valutazione rischi o può ritenersi esonerato da tale obbligo

 

Il legislatore, riguardo la particolare situazione prospettata dal lettore, non fornisce esaustive informazioni riguardo la concreta applicazione dell’articolo 26 del Dlgs n. 81/2008. Pertanto, la risposta al quesito del lettore non può che essere improntata prediligendo il criterio della massima cautela ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.Il legislatore con l’articolo 26, commi 1 e 3 del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, richiede al datore di lavoro, «in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima», sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, di promuovere «la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze».Leggendo quanto previsto dal legislatore, non appare, come discriminante per l’applicazione del comma 3 e la conseguente redazione del Duvri, la presenza di dipendenti del datore di lavoro committente nello stesso ambiente che ospita i lavori appaltati. Questo perché le interferenze a cui si riferisce il legislatore non possono essere circoscritte solo a quelle che possono scaturire dalla presenza simultanea di personale del committente e di personale di uno o più appaltatori, ciascuno impegnato nelle proprie attività, ma vanno estese anche a quelle derivanti dagli impianti esistenti, dalle particolarità dei luoghi, eccetera, in cui sarà eseguito l’appalto, potenzialmente in grado di presentare diverse tipologie di pericoli a cui diventano esposti i dipendenti degli appaltatori nell’esecuzione dei lavori appaltati. È vero che queste informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare, devono essere forniti agli appaltatori dal datore di lavoro committente secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 26 del citato decreto ma cautelativamente non si può lasciare, come nel caso prospettato dal lettore, ai due datori di lavoro appaltatori e ai loro probabili subappaltatori l’obbligo di coordinarsi tra loro in un ambiente di lavoro che non conoscono sufficientemente e che, pur privo di personale del datore di lavoro committente, necessita palesemente di una regia nella gestione delle attività prevenzionali. Del resto, la stessa logica, il legislatore l’ha adottata imponendo al committente (sia esso o no datore di lavoro), nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, l’obbligo di un’attività di coordinamento (progettuale ed esecutiva), tramite i propri ausiliari tecnici (coordinatori per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e in fase d’esecuzione), che deve concretizzarsi nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento che, come risulta leggendo i contenuti previsti dall’allegato XV al citato decreto, richiede espressamente anche la gestione dei rischi interferenziali e l’adozione delle conseguenti misure di sicurezza.Pertanto, come detto all’inizio, cautelativamente, non si ritiene il datore di lavoro committente esente dall’obbligo di redazione del Duvri. Si ricorda, infine, al lettore che, nel caso in cui i lavori appaltati rientrassero tra quelli «edili o di ingegneria civile», i riferimenti legislativi e gli obblighi conseguenti per la gestione della sicurezza durante l’esecuzione dell’appalto, sono quelli previsti dal titolo IV del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e non quelli dell’articolo 26.

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